Assicurazioni : Cenni del Codice
L’ assiurazione è definita dalla norma come “un contratto regolarmente registrato tra due controparti in cui una si impegna a corrispondere una somma annua, denominata premio, in cambio della garanzia di un rimborso da parte dell’altra parte in causa, al verificarsi di determinate circostanze.”
Le assicurazioni stipulate nel nostro paese si dividono sostanzialmente in due rami:
-Danni.
-Vita.
Nel Ramo Vita sulle Assicurazioni si suddivide in::
1. Sulla durata della vita umana (es: Assicurazione vita caso morte, o temporanea caso morte).
2.Nuzialità e natalità.
3. Le Assicurazioni riferite ai rami 1 e 2, che collegano le loro prestazioni al valore di quote di O.I.C.R. o di fondi interni, indici o altri valori di riferimento.
4. Malattia e contro il rischio di non autosufficienza.
5. Le operazioni di Capitalizzazione.
6. Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.
Nel Ramo Danni delle Assicurazioni si suddivide in:
1. Infortuni.
2. Malattia.
3. Corpi di Veicoli Terrestri.
4. Corpi di Veicoli Ferroviari.
5. Corpi di Veicoli Aerei.
6. Corpi di Veicoli Marittimi.
7.Merci Trasportate.
8.Incendio.
9. Altri Danni ai Beni (diversi dai beni compresi nei rami 3,4,5,6,7).
10. Responsabilità Civile Autoveicoli Terrestri (es: R.C.Auto).
11. Responsabilità Civile Aeromobili.
12. Responsabilità Civile Veicoli Marittimi.
13. Responsabilità Civile Generale (es: R.C.T. o R.C O.).
14. Le Assicurazioni Credito.
15. Le Assicurazioni Cauzione.
16. Le Assicurazioni Perdite Pecuniarie.
17. Le Assicurazioni Tutela Legale.
18. Per Assistenza.
Ulteriori Modifiche
Con il Decreto Cresci in Italia sono state apportate modifiche al codice delle assicurazioni,
tra cui il diritto al risarcimento del danno da lesione solo se accertata con esame clinico obiettivo.
Ulteriori modifiche al codice che regolamenta le assicurazioni sono state apportate il 20 febbraio 2015
Il DDL concorrenza all’art. 7, al punto 3 prevede che l’art, 139 del codice delle assicurazioni è sostituito dal seguente:
1 – il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a – al titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9% un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità
b – a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno
2 – agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
3 – qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno, può essere aumentato dal giudice fino al 20%